Regole e tutele protezionistiche contro l’introduzione abusiva di cereali nello Stato Pontificio, nella prima metà del XIX secolo. Il caso dei fratelli Francesco e Carlo Ranaldi di Monteleone di Spoleto (PG).
Un altro frammento della storia civile ed economica di Monteleone di Spoleto nei primi decenni del XIX secolo ci viene fornito dal recente reperimento in un importante convegno filatelico romano (1) di un documento di quattro facciate, vergato a mano su carta bollata da cinque baiocchi e datato all’agosto del 1837.
Per gentile concessione di Stefano Vannozzi
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Le carte in oggetto documentano con perizia di particolari un arresto operato in flagranza di reato dal picchetto delle guardie della Dogana di Ruscio e il relativo fermo e sequestro di “grano a spiga” illecitamente introdotto dal Regno di Napoli nello Stato Pontificio a opera di due contadini, i fratelli Francesco e Carlo Ranaldi, discendenti di una ormai decaduta famiglia notabile di Monteleone di Spoleto. Ai Ranaldi, il cui cognome si è localmente estinto solo nella seconda metà del secolo appena trascorso, è direttamente riferibile il toponimo tuttora presente di Casale Ranaldi e l’omonimo palazzo posto nel borgo nuovo nel terziere di San Giacomo, appena dentro le mura della Porta Spoletina.
La relazione manoscritta rileva come la politica protezionistica nello Stato della Chiesa fosse molto attenta specialmente in materia di produzione interna e sulla tutela dei prodotti cerealicoli nazionali, con particolare riguardo al grano e al farro (2). Esistono infatti tutta una serie legislativa documentata di appositi editti, decreti e notificazioni (3), che regolamentano la questione e i permessi per introdurre in parte o meno altrettanti prodotti dall’Estero, fra cui appunto quelli del settore cerealicolo, per proteggere il commercio interno e contrastare potenziali carestie: “per la temuta mancanza de’ cereali occorribili allo sfamo delle Popolazioni”. Questa politica è diretta a tutelare il bene pubblico e il fabbisogno dei cittadini contro diversi fattori, fra cui le frequenti speculazioni sul mercato che avvengono nei momenti di crisi con l’incettazione abusiva e la conseguente rivendita del frumento a prezzi maggiorati.
Una importante apertura legislativa si ha nel 1833, specie per quei proprietari che, come diversi monteleonesi, vivono sul confine fra i due Stati e hanno alcuni fondi anche nel Regno delle Due Sicilie e nella vicina Leonessa. Infatti, con apposita legge emanata in data 18 maggio 1833 (4), si permette e favorisce, purché e solo a seguito di specifica domanda da presentarsi alle locali autorità doganali, di “godere del beneficio della libera introduzione della metà dei prodotti agrari raccolti nei fondi di loro proprietà situati all’estero” senza pagare dazio e nonostante il permanente divieto in tutto il territorio nazionale.
L’8 settembre del medesimo anno seguono una nuova serie di norme o “Prescrizioni di cautela intorno alla circolazione dè cerali, che dall’estero si recano a macinare nelle mole dello Stato Pontificio” a firma del Tesoriere Generale Giacomo Luigi Brignole, Arcivescovo di Nazianzo.
Dal testo si evince che: “Secondo il disposto con l’articolo 5 dell’editto del Camerlengato in data 21 agosto 1828 rimane permesso agli abitanti in esteri dominj di portare a macinare il grano, ed altri cereali nei molini dello Stato pontificio adjacenti verso il confine, per essere quindi riestratti, e consumati all’estero, con che però debbano osservarsi dai conduttori del genere le relative prescrizioni doganali.
Queste principalmente consistono nell’obbligo di distaccare la bolletta di manifesto per rimettere alla dogana d’ingresso per la precisa quantità del genere introdotto, e di dover riprodurre la detta bolletta, in un col prefato genere macinato, alla medesima dogana. Se non che da qualche tempo a questa parte si è permesso, che per quelle quantità di grano, le quali non eccedono il mezzo rubbio, e che si portano alla macinazione nei molini del territorio Pontificio, possano, in luogo di essa bolletta, scortarsi soltanto di un certificato del parroco del luogo di provenienza, in cui sia indicata la causa del trasporto del genere, e l’obbligazione del conduttore di ritornarlo all’enunciato luogo di provenienza, macinato che sia. Ad onta però delle divisate cautele ha l’esperienza dimostrato, che varie frodi si commettono nell’introduzione dei cereali, sotto il titolo della macinazione, avvenendo bene spesso che lungi dall’essere riestratti, dopo moliti, si vendano, e si pongano in circolazione nell’interno dello Stato Pontificio (…)”.
Evidentemente queste norme sono spesso disattese e aggirate in modo più o meno illegale. Pertanto, onde prevenire ed eliminare questi e altri inconvenienti, il Cardinale Pietro Francesco Galeffi, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, con apposita Notificazione del 9 settembre 1835 “abolisce la libera introduzione nello Stato della metà dei prodotti agrarj conceduta a tutt’i sudditi Pontificj stabilmente in esso domiciliati, e che posseggono fondi lungo i confini del regno unito delle due Sicilie”, precedentemente approvata con notifica del 18 maggio 1833.
Pertanto, come sembra dimostrato poi dall’esposizione dei fatti riguardanti il caso dei fratelli Ranaldi, l’episodio in sé rappresenta una prassi comune per molte genti della montagna e … di confine. Eccone il testo integrale:
“N. 37 Tenenza isolata di Rieti = Picchetto di Ruscio =
Oggi 16. Agosto 1837 – Trentasette
Noi Sante Zanfini, Pietro Armellini, e Cassiano Tampieri il primo Vice Capo Capo posto, e gli altri due Guardie Doganali tutti addetti al Picchetto di Ruscio, trovandoci in perlustrazione quando il nostro istituto verso il Confine detto la valle di Ranaldi, deponiamo con nostro giuramento di avere veduto questa mattina tre ore circa la levata del Sole due individui a noi incogniti che dal Regno di Napoli introducevano coll’assistenza del deputato Sanitario del Grano in Spiga nello Stato Pontificio, e formatone un ammasso vicino ad un Casale situato nell’estremo confine Pontificio abbiamo arguito che li med(esim)i tentassero qualche contra(b)bando d’Introduzione di grano estero; perciò circa le ore 15 terminato l’ammasso abbiamo posto loro le nostre qualità di agenti di Finanza Pontificia, ed abbiamo proceduto alle consuete interrogazioni, dietro le quali abbiamo inteso essere i sud(dett)i Francesco, e Carlo Ranaldi fratelli di professione contadini domiciliati nello Stato sotto la Comune di Monte Leone Governo di Cascia, Delegazione di Spoleto;
Abbiamo quindi domandato ai Sud(dett)i Individui da dove venivano, dove andavano, e quali recapiti avessero p(er) scorta del loro carico nel raggio di divieto, e ci fu risposto venire essi dall’Estremo confine estero, avere condotto Grano in Spiga in N°. 100 Cavallette, e formarne un’ammasso, o deposito ove era p(er) quindi tritarlo, e condurlo nella loro abitazione ivi esistente, e di non avere alcuna Bolletta, o Recapito Doganale;
dopo dicciò gli abbiamo intimato essere essi caduti in contravenzione alle Leggi, e Regolamenti Doganali p(er) esservi proibita l’introduzione a norma dell’ultima Tabella annonaria ricevuta in quest’Officio Dog(ana)le li 10 Agosto 1837 ed anche a norma della Notificazione del Camerlengato dei 18 Maggio 1833 e rispettivo Regolamento della Tesoreria dei 2 Luglio 1833.
Se i med(esim)i attacciassero la proprietà, a colonia di alcuni Terreni situati nell’estero, e ch d(ett)o Grano fosse un prodotto dei med(esim)i, in seguito di che la Guardia Pietro Armellini si è posto in cerca di due Testimonj, ma stante la località deserta non ha potuto rinvenirli essendo però presente l’intiero appostamento e deputato Sanitario Sig. Carlo Berlingieri che assisteva all’operazione del trasporto dall’Estero allo Stato Pontificio; gli fu ingiunto se avessero voluto tritarlo al più presto possibile in quell’istesso luogo p(er) risparmio di Spese, che non vi si opposero; ma p(er) la Sicurezza del genere intenzionato il Vice Capo Zanfini vi ha lasciato una guardia di vista p(er) assicurarne il quantitativo del Grano netto p(er) trasportarlo alla prossima Dogana di Ruscio come di Legge.
Dopo diChe ne è stata fatta lettura agl’Invenzionati con invito di Sottoscrivergli p(er) riconoscere a verità di quanto si è esposto.
Fatto letto, e Chiuso il giorno ed anno sud(dett)o alle ore 17.
= Zanfini Sante V(ic)e Capo Inventori Armellini Pietro Guardia = Zampieri Cassiano (…) Luogo del Bollo”
La terza facciata si apre in alto a sinistra con un altro identico bollo ovale da “BAI-5”, raffigurante la figura mitologica barbuta del fiume Tevere disteso e tenente con la sinistra una pianta lacustre e con l’altra un remo. La pagina presenta due diverse certificazioni, la prima stesa dalla medesima mano di apertura del documento iniziale e una seconda del Censore presso Monteleone. La scrittura inizia con un elenco di testimoni della Dogana di Rieti.
“Nomi dell’Appostamento Sanitario Situato nel Luogo presente =
Gambuti Giovanni Capo Fuciliere della 6 Compagnia 1° Battaglione = Scipio Giuseppe Comune Fuciliere come sopra = Grasselli Angelo Comune = Doni Ferdinando comune della 1° Compagnia 1° Battaglione = Corazzini Giovanni Idem fuciliere della 3° Comp.(agni)a dell’8° Battaglione di Riserva.
Gl’invenzionati si sono ricusati di sottoscriversi.
Visto e Registrato nella Dog(an)a di Rieti li 28. Ag(o)sto 1837. Sotto il N. 38. =
Il Capo D’Uff.(ici)o = M. Palini
Per copia conforme salva il Capo D’Ufficio”
Segue firma autografa “M. Palini” e impronta a inchiostro del sigillo della Reverenda Camera Apostolica “Dogana di Rieti”.
La seconda parte della pagina continua con una calligrafia più fitta e curata:
“Ad istanza della R.C.A. e per essa del sig.(nor)e Melchiore Palini Capo dell’Ufficio della sud(ett)a Dogana di Rieti.
Io sottoscritto Cursore vivente presso il Priore di Monte Leone dichiaro di avere intimato ai Signori Fran(ces)co e Carlo fratelli Ranaldi domiciliati nel Comune di Monte Leone il Processo Verbale di Contrabando qui sopra trascritto ad Essi notificando che scorso il tempo e termine di giorni sette calcolata la distanza dei luoghi, si procederà alla vendita de’ Generi e merci di Contrabando a forma del disposto della Legge.
Ho inoltre fatto precetto ai medesimi di pagare entro il sopra indicato termine nel sud(ett)o Ufficio Dog(ana)le la multa di Scudi Quaranta e baj. Ottantanove, eguale al triplo valore del Grano periziato, e dovuta a termini dell’Editto dell’Ec(cellentissi)mo Sig.e Card(inal)e Camerlengo dei 15 febraro 1823. Art. 8° salva più vera somma, e salva qualunque altra multa o diritto competente all’Erario, altrimenti si procederà alla Esecuzione detta Mano Regia (etc.)
Oggi Undici Settembre 1837. Io sottoscritto Censore presso questo Uditore Legale di Monte Leone ho presentata la presente in mano di Giuseppe suo filio”.
L’atto termina con un’annotazione posta in basso a destra a bordo foglio, con la dicitura “da Intimarsi”.
Note al testo:
(1) Il documento era posto in vendita come “Rieti” nell’ultima edizione di Romafil 2014, presso lo stand di una rinomata ditta di Lugo (RA), specializzata nella vendita di storia postale e collezionismo cartaceo.
(2)Nel caso del farro è interessante rilevare come ancora nel 1825 né è permessa l’estrazione, cioè la vendita oltre il confine dello Stato, ma ne rimane invece l’assoluto divieto d’introduzione nel Regno. Anche il grano può essere venduto all’estero senza imposte di Dazio, ma con lo stesso divieto che interessa il farro (cfr. la “Tabella della Congregazione Annonaria della Delegazione di Forlì” a seguito dell’Editto del cardinale Camerlengo del 15.02.1823 e delle successive Notificazioni del 28.06.1823 e 11.04.1825).
(3) Si vedano alcuni esempi come: Notificazione del 03.01.1847 “ Coll’Editto del dì primo del passato mese diretto a stabilire una cifra conveniente pel permesso d’introduzione, o pel divieto di distribuzione dei cereali all’Estero (…) l’assoluta necessità di vietare la estrazione del grano, del granturco e delle rispettive farine, fino a tanto che non sia rimosso il pericolo del pubblico bisogno (…)” a firma del Segretario di Stato, il Cardinale Pasquale GizziNotificazione del 20.02.1847 con le nuove disposizioni in materia d’importazione dei cereali: “ (…) viene ammessa nello Stato Pontificio la introduzione, esente da dazio, del grano e del granturco di estera provenienza …”. Notificazione del Delegato Apostolico della Provincia di Urbino e Pesaro del 01.09.1853 “in seguito dell’allarme suscitatosi presso e generalmente in tutte le Provincie dei dominj della S. Sede per la temuta mancanza de cereali occorribili allo sfamo delle Popolazioni (…)” con l’obbligo di denuncia del grano posseduto e contro i trafficanti e gli speculatori di granaglie.
(4) Legge n. 44, Notificazione del 18.05.1833 relativa alle “Norme per regolare l’introduzione nello Stato dè generi provenienti dalle possidenze dei sudditi Pontifici nel Regno delle Due Sicilie, e nella Transpadana”.
Bibliografia minima essenziale:
Raccolta delle Leggi e disposizioni di Pubblica Amministrazione nello Stato Pontificio, Tesorierato Generale; Tasse dirette, Doganale Dazj-consumo ed esercizj annessi (…), volume III, Stamperia della R.C.A., Roma, 1834, pp. 174-178; 184 – 187.
Raccolta delle Leggi e disposizioni di Pubblica Amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1835, volume II, Stamperia della R.C.A., Roma, 1836, pp. 256-257.
Raccolta delle Leggi e disposizioni nello Stato Pontificio emanate nell’anno 1837, Stamperia della R.C.A., Roma, 1838, pp.124-125.
Canaletti Gaudenti A., La politica agraria e annonaria dello Stato Pontificio da Benedetto XIV a Pio VII, collectanea urbana, 3, Istituto di Studi Romani Editrice, Roma, 1947.
Fumi G., Fonti per la storia dell’agricoltura italiana (1800 – 1849). Saggio bibliografico di Gianpiero Fumi, Vita e Pensiero, Milano, 2003. ISBN 88-343-1043-8.
Bettoni F., L’istruzione agraria nell’Umbria: tendenze, obiettivi, istituzioni (1802-1920), in Le conoscenze agrarie e la loro diffusione in Italia nell’Ottocento, a cura di Zaninelli S., Torino, 1990, pp. 359-386.
Mencarelli A., L’istruzione agraria in Umbria tra Stato Pontificio e Regno d’Italia, in «L’istruzione in Italia tra Sette e Ottocento: Lombardia, Veneto, Umbria», Bianchi A. (a cura di), La Scuola, Brescia, 2007.
AA.VV., Ruscio: dogana di Bollettone di II Classe. Cade un confine, chiude una dogana, nasce una Nazione, I Quaderni di Ruscio, n. 7, Associazione Pro Ruscio, con il contributo del CEDRAV, Edizioni “La Barrozza”, 2011.
AA.VV., Modernizzare l’agricoltura. Gli insegnamenti agrari in Umbria (1810-2010), in «Rivista di storia dell’Agricoltura», diretta da Giovanni Cherubini, Accademia dei Georgofili, Anno LII, n. 1, Le Lettere, Firenze, giugno 2012.