La Protezione Civile ha fissato al 16 gennaio 2017 il termine "inderogabile" per la presentazione delle istanze di sopralluogo degli immobili che hanno subito danni in seguito al terremoto, fatta eccezione per quelli situati nelle zone rosse.
Il Comune ci fornisce le seguenti informazioni aggiuntive:
Sono definite le modalità di presentazione delle domande di sopralluogo nei seguenti casi:
– Se alla data del 27 dicembre 2016 è stata già presentata domanda di sopralluogo ma non è stato ancora svolto, l’istanza resta valida;
– Se alla data del 27 dicembre non è stata presentata domanda di sopralluogo, può essere presentata al Comune un’istanza semplice da parte di chi ne ha diritto. In alternativa è il Sindaco a pianificare il sopralluogo sugli edifici per cui lo ritiene opportuno;
– Per gli edifici già ispezionati prima del 30 ottobre che avevano avuto esito A (con o senza inagibilità per rischio esterno), se si riscontrano danni che potrebbero compromettere l’agibilità, può essere presentata un’ulteriore istanza semplice di sopralluogo da parte di chi ne ha diritto al Comune o al Centro Operativo Comunale (COC) per sopralluogo Fast. In alternativa è il Sindaco a pianificare il sopralluogo sugli edifici per cui lo ritiene opportuno;
– Per gli edifici già ispezionati che hanno avuto esito "D" (da rivedere), il sopralluogo viene svolto d’ufficio con scheda Aedes/GL Aedes;
– Per le richieste di ripetizione del sopralluogo, tranne che per i casi precedenti, sia su un edificio agibile a seguito di un sopralluogo Fast, sia in caso di sopralluogo con scheda Aedes, la presentazione della nuova istanza deve essere accompagnata da perizia asseverata di un tecnico di parte.