Grande importanza per tutta l’economia del Comune di Monteleone, riveste la denominazione di origine protetta attribuita al nostro farro.
Un particolare ringraziamento alla Associazione Farro di Monteleone di Spoleto promotrice di tale iniziativa e i complimenti al presidente Isidoro Peroni, per il raggiungimento del tanto agognato riconoscimento.
Di seguito riportiamo il testo del Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30/05/2007.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI –DECRETO 21 Maggio 2007
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione "Farro di Monteleone di Spoleto", per la quale e’ stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. (GU n. 124 del 30-5-2007 )
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita’ dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l’art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l’art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Vista la domanda presentata dall’Associazione Farro di Monteleone
di Spoleto, con sede in Monteleone di Spoleto (Perugia), Corso
Vittorio Emanuele n. 45, presso Palazzo Comunale, intesa ad ottenere
la registrazione della denominazione Farro di Monteleone di Spoleto,
ai sensi dell’art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
Vista la nota protocollo n. 4656 dell’11 maggio 2007 con la quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento comunitario, ha trasmesso all’organismo comunitario
competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l’istanza con la quale l’Associazione Farro di Monteleone di
Spoleto, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai sensi dell’art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n.
510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da
qualunque responsabilita’, presente e futura, conseguente
all’eventuale mancato accoglimento della citata istanza della
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del citato
Regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all’utilizzazione della denominazione Farro di
Monteleone di Spoleto, in attesa che l’organismo comunitario decida
sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine
protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dall’Associazione Farro
di Monteleone di Spoleto, assicuri la protezione a titolo transitorio
e a livello nazionale della denominazione Farro di Monteleone di
Spoleto, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota
protocollo n. 4656 dell’11 maggio 2007, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
E’ accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del predetto Regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Farro di Monteleone di Spoleto.
Art. 2.
La denominazione Farro di Monteleone di Spoleto e’ riservata al
prodotto ottenuto in conformita’ al disciplinare di produzione,
trasmesso con nota n. 4656 dell’11 maggio 2007 all’organismo
comunitario competente.
Art. 3.
La responsabilita’, presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione Farro di
Monteleone di Spoleto, come denominazione di origine protetta ricade
sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio
di cui all’art. 1.
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all’art. 1 cessera’ a decorrere
dalla data in cui sara’ adottata una decisione sulla domanda stessa
da parte dell’organismo comunitario.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 2007
Il direttore generale: La Torre