Finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25 febbraio 2008, il tanto atteso decreto ministeriale.
Si potra’ ufficialmente partire con la produzione e la commercializzazione del nostro amato farro utilizzando la denominazione DOP (Denominazione di Origine Protetta).
Termina qui, dunque, il difficile percorso burocratico della "faccenda", con tenacia e passione seguito dalla Associazione del Farro di Monteleone, inizia ora una sfida, forse piu’ difficile: l’utilizzo del marchio, non solo quale garante di una produzione unica e di estrema qualita’, ma anche simbolo di un rinato senso della collettivita’, per lo sviluppo economico del nostro Comune.
Di seguito il testo completo del decreto ministeriale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 febbraio 2008
Autorizzazione all’organismo denominato «3 A Parco tecnologico
agroalimentare dell’Umbria – Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i
controlli sulla denominazione «Farro di Monteleone di Spoleto»,
protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 maggio
2007.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita’ dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l’art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto il decreto 21 maggio 2007, relativo alla protezione
transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell’art. 5,
comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione
Farro di Monteleone di Spoleto, il cui utilizzo viene riservato al
prodotto ottenuto in conformita’ al disciplinare di produzione
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all’indirizzo
www.politicheagricole.gov.it
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare
l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali l’Autorita’ nazionale
preposta al coordinamento dell’attivita’ di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
Ritenendo che le disposizioni di cui all’art. 14 relativamente ai
controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle
denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello
nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
Vista la comunicazione dell’Associazione Farro di Monteleone di
Spoleto, con la quale e’ stato indicato per il controllo sulla
denominazione Farro di Monteleone di Spoleto, l’organismo denominato
3 A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria – Soc.. cons. a r.
l., con sede in frazione Pantalla di Todi (PG);
Considerato che l’organismo 3 A Parco tecnologico agroalimentare
dell’Umbria – Soc. cons. a r.l. ha predisposto il piano di controllo
per la denominazione Farro di Monteleone di Spoleto conformemente
allo schema tipo di controllo;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento
(CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in quanto autorita’ nazionale preposta al
coordinamento dell’attivita’ di controllo ai sensi del comma 1
dell’art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/1999, si e’ avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Considerata la necessita’, espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006,
garantendo che e’ stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 14 dicembre 2007;
Visti la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all’emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi del comma 1 dell’art. 14 della legge n.
526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L’organismo denominato 3 A Parco tecnologico agroalimentare
dell’Umbria – Soc.. cons. a r.l., con sede in frazione Pantalla di
Todi (PG), e’ autorizzato ad espletare le funzioni di controllo,
previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per
la denominazione Farro di Monteleone di Spoleto, protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 maggio 2007.
Art. 2.
L’autorizzazione di cui all’art. 1 comporta l’obbligo per
l’organismo 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria – Soc..
cons. a r.l., del rispetto delle prescrizioni previste nel presente
decreto e puo’ essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4
dell’art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l’organismo non risulti
piu’ in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto
dell’Autorita’ nazionale competente che lo stesso art. 14 individua
nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 3.
L’organismo 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria –
Soc.. cons. a r.l., non puo’ modificare le modalita’ di controllo e
il sistema tariffario, riportati nell’apposito piano di controllo per
la denominazione Farro di Monteleone di Spoleto, cosi’ come
depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita’.
L’organismo 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria – Soc.
cons. a r.l., comunica e sottopone all’approvazione ministeriale ogni
variazione concernente il personale ispettivo indicato nella
documentazione presentata, la composizione del Comitato di
certificazione o della struttura equivalente e dell’organo decidente
i ricorsi, nonche’ l’esercizio di attivita’ che risultano
oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento
autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente art. puo’
comportare la revoca dell’autorizzazione concessa.
L’organismo 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria –
Soc.. cons. a r. l., dovra’ assicurare, coerentemente con gli
obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato
risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di
produzione, consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero
all’indirizzo www.politicheagricole.gov.it e che sulle confezioni con
le quali viene commercializzata la denominazione Farro di Monteleone
di Spoleto, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento (CE) 510/2006».
Art. 4.
L’autorizzazione di cui al presente decreto cessera’ a decorrere
dalla data in cui sara’ adottata una decisione in merito al
riconoscimento della denominazione Farro di Monteleone di Spoleto da
parte dell’organismo comunitario. Nell’ambito del periodo di
validita’ dell’autorizzazione, l’organismo 3 A Parco tecnologico
agroalimentare dell’Umbria – Soc. cons. a r. l. e’ tenuto ad
adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’Autorita’
nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
Art. 5.
L’organismo 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria – Soc.
cons. a r. l., comunica con immediatezza, e comunque con termine non
superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita’
all’utilizzo della denominazione Farro di Monteleone di Spoleto anche
mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali delle quantita’ certificate
e degli aventi diritto.
Art. 6.
L’organismo 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria –
Soc.. cons. a r.l., immette nel sistema informatico del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi
conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell’attivita’
certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre
preventivamente ad approvazione da parte dell’Autorita’ nazionale
competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o
difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita’ della
denominazione Farro di Monteleone di Spoleto rilasciate agli
utilizzatori. Le modalita’ di attuazione di tali procedure saranno
indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo
comma del presente art. e nell’art. 5, sono simultaneamente resi noti
anche alla Regione Umbria.
Art. 7.
L’organismo 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria –
Soc.. cons. a r. l., e’ sottoposto alla vigilanza esercitata dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla
Regione Umbria, ai sensi dall’art. 14, comma 12, della legge
21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2008
Il direttore generale: La Torre