Nel prossimo mese di agosto tutti i Soci saranno chiamati a pronunciarsi sul rinnovo del consiglio della Pro Ruscio. Come deciso dall’assemblea nell’estate ’98, potranno essere eletti consiglierei solo quei soci che, in regola con i pagamenti della quota associativa, presenteranno la propria candidatura entro il 15 agosto 2000.
L’invito è rivolto a tutte quelle persone e specialmente ai giovani che, animati da spirito di puro volontariato, vorranno continuare a gestire questo cammino iniziato più di trent’anni fa dai nostri nonni e padri
Di seguito pubblichiamo il regolamento delle elezioni approvato nel corso della riunione dei consiglieri della Pro Ruscio svoltasi a Roma il 28 marzo u.s..
REGOLAMENTO ELEZIONI
Art. 1 – Validita’
Il presente regolamento avra’ validita’ a partire dal 1 Agosto 2000
Art. 2 Indizione delle elezioni
Le elezioni sono indette dal Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto della Associazione Pro Ruscio
Al Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario sono demandate tutte le attivita’ indicate dal presente Regolamento; in caso di indisponibilita’ fara’ le sue veci il Segretario del Consiglio Direttivo uscente.
Art.3 – Requisiti dei Soci elettori
I requisiti necessari ai Soci per essere elettori sono:
a) essere in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso al momento del voto
b) non aver perso la qualita’ di Socio ai sensi dell’Art. 8 dello Statuto
Art. 4 – Requisiti dei Soci eleggibili
I requisiti necessari ai Soci per essere eleggibili sono:
a) essere in regola con il pagamento della quote sociale dei 3 anni precedenti a quello durante il quale si svolgono le elezioni
b) non ricoprire la carica di Presidente ad honorem
c) non aver perso la qualita’ di Socio ai sensi dell’Art. 8 dello Statuto
d) aver presentato domanda scritta di candidatura al Presidente dimissionario entro 2 giorni dall’apertura del Seggio Elettorale. Fara’ fede la data di consegna a mano, ovvero di spedizione se inviata tramite raccomandata postale.
Art. 5 – Composizione del Consiglio Elettorale
Il Consiglio Elettorale sara’ composto da un Presidente e due Scrutatori di cui un supplente, scelti dai soci Presidenti ad honorem, ovvero, in caso di mancanza o impossibilita’ di questi dal Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario, tra i Soci elettori che non abbiano presentato domanda di candidatura ai sensi dell’Art. 4 d), ne’ che ricoprano la carica di cui all’Art. 4 b), ne’ che risultino essere Consigliere del Consiglio Direttivo dimissionario.
In caso di indisponibilita’ sopraggiunta, il Presidente del Consiglio Elettorale sara’ sostituito dal piu’ anziano scrutatore, il cui voto sara’ determinante in caso di decisioni da prendere in seno al Consiglio Elettorale a maggioranza.
In caso di indisponibilita’ sopraggiunta di due membri del Consiglio Elettorale, si procedera’ alla integrazione delle cariche venute a mancare con le modalita’ di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 6 – Accettazione delle domande di candidatura
Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario pubblichera’ sull’Albo della Associazione Pro Ruscio i tempi e le modalita’ per la presentazione della domanda di candidatura. La data dalla quale potranno essere presentate le domande di candidatura dovra’ essere precedente alla data di apertura del Seggio Elettorale di almeno sette giorni.
Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario, verificata la sussistenza dei requisiti di eleggibilita’ di cui al precedente Art. 4, e constatato che il numero delle Candidature valide risulta essere maggiore di 20, indichera’ come eleggibbili i nominativi dei Soci Candidati attribuendo un numero sequenziale in base all’ordine di presentazione della domanda di candidatura, e pubblichera’ sull’Albo della Associazione Pro Ruscio i nominativi e i relativi numeri sequenziali dei Soci Candidati.
Qualora il numero delle Candidature valide non raggiunga il quorum di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario indichera’ come eleggibili i nominativi dei Soci che risulteranno avere i requisiti di cui all’Art.4 a), b) e c), e pubblichera’ sull’Albo della Associazione Pro Ruscio i nominativi dei Soci cosi’ risultanti Candidati e il numero sequenziale attribuito in base all’ordine alfabetico.
Art. 7 – Apertura del Seggio Elettorale
Il Seggio Elettorale, dovra’ essere localizzato compatibilemente all’Art. 14 comma 3 dello Statuto, ed aperto al pubblico per un minimo di 2 giorni di cui almeno uno festivo per un minimo di 3 ore al giorno, in un periodo che consenta l’afflusso maggiore possibile di Soci. I giorni e gli orari di apertura del Seggio Elettorale saranno pubblicati a cura del Presidente del Consiglio Elettorale sull’Albo della Associazione almeno 2 giorni prima dell’apertura del Seggio stesso.
Il Seggio Elettorale dovra’ essere situato in un locale chiuso e durante la chiusura al pubblico dello stesso il materiale elettorale e l’urna elettorale dovranno essere sigillate.
Art. 8 – Accesso al Seggio Elettorale
Il Presidente del Consiglio Elettorale non consentira’, durante le operazioni di voto l’accesso nel locale del Seggio Elettorale ai Soci Candidati se non limitatamente all’esercizio del proprio diritto di voto.
Eventuali reiterati richiami determinano ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio Elettorale l’annullamento della candidatura. Qualora, a seguito dell’annullamento di una o piu’ condidature, il numero delle Candidature valide scenda sotto il quorum fissato dall’Art. 5 comma 2, in deroga al comma 3 del citato articolo, si procedera’ comunque alle elezioni.
Art. 9 – Modalita’ di voto
I Soci Elettori, verificata da un membro del Consiglio Elettorale i requisiti di cui all’Art.2, dovranno apporre sull’apposita scheda elettorale, vidimata da un membro del Consiglio Elettorale al momento della consegna al Socio elettore, un numero minimo di 5 preferenze fino a un numero massimo di 10, indicando il numero sequenziale relativo al Socio Candidato ovvero il nome e cognome ed in caso di omonimia l’indicazione patronimica. I Soci Elettori dovranno firmare il registro degli Elettori a conferma dell’avvenuta votazione.
Art. 10 – Scrutinio delle schede
Le attivita’ di scrutinio verranno effettuate alla esclusiva presenza dei membri del Consiglio Elettorale. Verranno rese nulle le schede elettorali che non indicheranno un numero di preferenze compatibile con l’Art. 9, ne’ le schede riportanti segni, diciture o quant’altro possa identificare il Socio Elettore. Verra’ resa nulla la sola preferenza e non la scheda quando la preferenza non identifichi chiaramente ed univocamente un Socio Candidato e il numero delle preferenze validamente indicate nella scheda elettorale rimanga comunque compatibile con l’Art. 9; in caso contrario si procedera’ all’invalidazione della scheda elettorale.
L’invalidazione delle schede o delle preferenze avverra’ ad insindacabile giudizio dei membri del Consiglio Elettorale che voteranno a maggioranza.
Il Presidente del Consiglio Elettorale dovra’ redigere apposito verbale dello scrutinio che sara’ sottoscritto da tutti i membri del Consiglio Elettorale
Art. 11 – Candidati Eletti
Risulteranno eletti i primi quindici Soci Candidati che risulteranno aver ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora non si raggiunga un numero di quindici eletti, i soci candidati risultanti eletti procederanno ad un ballottaggio tra i Soci Candidati non eletti. Il ballottaggio avra’ luogo tramite scrutinio segreto in seno alla prima Assemblea del Consiglio Direttivo, precedentemente a qualsiasi altra deliberazione; in caso di parita’ di voti ottenuti da due o piu’ Soci Candidati non risultanti eletti a norma del primo comma del presente articolo, risulteranno eletti i Soci Candidati non eletti piu’ anziani.
Art. 12 – Annullamento delle elezioni
Qualora il numero di dei soci Candidati risulti durante le elezioni diminuito ad un numero inferiore a 18 a causa forza maggiore ovvero per l’applicazione dell’Art. 8 comma 2, il Presidente del Consiglio Elettorale dichiarera’ nulle le elezioni, sospendera’ le attivita’ di voto o di scrutinio se iniziato. Di tale evenienza dovra’ redigersi apposito verbale sottoscritto da tutti i membri del Consiglio Elettorale e se ne dovra’ dare pubblicita’ sull’Albo della Associazione. Parimenti il Presidente del Consiglio Elettorale potra’ dichiarare nulle le elezioni qualora a suo insindacabile giudizio si siano verificati fatti che possano aver compromesso il diritto di voto, ovvero pregiudicato l’esito delle stesse elezioni.
Art. 13 – Controversie
Le eventuali reclami dovranno, pena la loro validita’, essere promossi entro 2 giorni dall’avvenuta pubblicazione sull’Albo della Associazione dell’esito delle elezioni. La risoluzione delle controversie e’ regolata a norma dell’Art. 20 dello Statuto.