Novita’ dal Municipio

By proruscio

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Informazioni a cura del Comune di Monteleone di Spoleto

Pubblicata l’Ordinanza n. 8 del 20 luglio 2012 tesa a regolamentare la conduzione e custodia di cani nel territorio del Comune di Monteleone di Spoleto.

Finalmente, si pone l’attenzione ad un problema annoso che anche la nostra Associazione aveva sollevato, su segnalazione di vari Soci e ripreso in varie Assemblee,circa l’esistenza di cani randagi e ormai allo stato brado.

Si tratta di un intervento teso alla salute pubblica e al decoro del nostro paese.

Nel riportare per intero il testo dell’Ordinanza, ricordiamo  a tutti i possessori di cani, la necessita’ di dotarsi di idonei kit per la pulizia  per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide dei propri animali, oltre all’adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l’accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico, pena sanzione pecuniaria.

Ricordiamo, inoltre, che, a norma del "Regolamento per la fruizione delle infrastrutture della Pro Ruscio" che e’ vietato l’accesso ai cano nel Campo Sportivo "il Campetto".

 


 

ORDINANZA N° 8  DEL 20.07.2012

OGGETTO: CONDUZIONE E CUSTODIA DI CANI

IL SINDACO

Rilevato che sono pervenute reiterate segnalazioni e lamentele in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e il decoro dell’ambiente urbano;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall’altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Considerato che gli animali non devono rappresentare in alcun modo pericolo per l’incolumità pubblica;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;
 
Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;

Vista la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo"

Vista la Legge 18.08.2000, n° 267;

Visto il D.Lgs.vo 30.04.1992, n. 285, recante il testo " Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

Vista l’ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 03.03.2009;

VISTO l’art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

MOTIVAZIONE: Si rende necessario adottare il presente provvedimento al fine di eliminare un pericolo per la pubblica incolumità ex art. 54 D. Lgs 267/2000.

RILEVATO che la proposta del presente atto è stata redatta dal responsabile del procedimento che, con la trasmissione all’organo competente all’adozione, ne ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa;

RITENUTO che il provvedimento sia di competenza sindacale ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
Per i motivi in premessa richiamati che:


Art. 1 CUSTODIA DEI CANI
1. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini.
2. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l’edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

Art. 2 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI
1. E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico:
a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti, riponendo i sacchetti utilizzati, ben chiusi, negli appositi cassonetti per la raccolta degli rifiuti solidi urbani collocati lungo le strade cittadine;
c) è vietato depositare gli escrementi dei cani nei cestini portarifiuti.

Art. 3 CONDOTTA DEI CANI
1. E’ fatto obbligo dell’adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l’accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico.
2. E’ vietato affidare cani a persone non in grado della loro corretta gestione.
2. E’ fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico.

Art. 4 OBBLIGHI COMPORTAMENTALI
1. E’ vietato l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani, nonché aizzare i cani tra loro o contro le persone.
2. E’ vietato detenere cani in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare sofferenza agli stessi o da poter esaltare la loro aggressività.

Art. 5 SANZIONI
1. Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materia.
2. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ove non previsto per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lg.vo n° 267/2000, oltre all’immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico.

Art. 6 ESENZIONI
1. Dall’osservanza delle presente ordinanza sono esentati:
a. I non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati;
b. Le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco che utilizzano i cani per servizio.
Informazioni procedimentali
1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:
a) può essere presentato ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio o dalla notificazione dello stesso provvedimento.
b) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine di 30 giorni il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ( ) o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato ( ). Il termine decorre da quando sia scaduto il termine di pubblicazione all’albo pretorio on-line;
c) il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela De Vincenzi.
d) l’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comune di Monteleone di Spoleto – C.so Vittorio Emanuele II, n° 18 – 06045 tel . 0743/70421 – fax 0743/70422;

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Emanuela De Vincenzi

 IL SINDACO

Dott.ssa Marisa Angelini